mercoledì 12 giugno 2024

Imprenditore sfortunato e imprenditore inadeguato.

Una delle tre ratio che sono alla guida della nuova riforma della crisi è la tutela dell'imprenditore sfortunato, e soprattutto l'identificazione di una nuova figura: l'imprenditore sfortunato ma inadeguato. Poi c'è l'inserimento dell'Ocri, e l'early warning, cioè l'allerta precoce, ovvero il fatto che le aziende devono essere portate all'Ocri - all'ospedale - con la possibilità di essere risanate, e quindi non devono essere ricoverate presso l'Ocri in stato di decozione. Concentriamoci sulla figura dell'imprenditore sfortunato. Qui, quasi nessuno sta focalizzando qual è il vero compito dell'articolo 13. L'articolo 13 prescrive che ci sia un limite - e non un livello di allerta - superato il quale per tre mesi di fila si passa da essere semplicemente degli imprenditori sfortunati, cioè persone normali che ci hanno provato, che non hanno fregato nessuno, che non sono dei delinquenti, e quindi non sono dei bancarottieri... Ebbene se si supera questo limite per tre mesi di fila, dall'essere semplicemente un imprenditore sfortunato si passa ad essere un bancarottiere, e quindi si va nel penale. Questo limite deve essere stabilito dal Consiglio nazionale dottori commercialisti. Quindi, non è un allert ma è un limite. Cioè il limite che separa “la rianimazione” dalla “camera mortuaria”. Quindi, un'azienda che è in stato di decozione deve fermarsi, portarsi all'Ocri, vedere se l'Ocri in qualche modo può risanare la crisi; oppure, se l'Ocri non ci riesce, passare per l'articolo 67, e quindi per un piano attestato, per un 182 bis, per un concordato, oppure per una liquidazione giudiziale. Facendo questo atto di autodenuncia presso l'ente di auto-ricovero l'imprenditore rimane sfortunato e non è bancarottiere; e quindi può continuare a fare l'imprenditore senza che abbia delle conseguenze penali. Prima di questo limite c'è la vicenda dell'imprenditore sfortunato che può essere adeguato o inadeguato. Cioè lo Stato con questa riforma dice: «Io privilegio l'azienda, tutelo la continuità aziendale, voglio che la gente faccia impresa, ma, attenzione, queste persone, questi imprenditori devono essere adeguati. Se tu guidi una macchina, la macchina deve avere le gomme a posto, i freni a posto, la revisione fatta; devi avere la patente. Non tolleriamo più imprenditori che improvvisano e gestiscono l'azienda senza adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili». Che è la prescrizione dell'2086, secondo comma. Quando questo succede, cioè che l'imprenditore gestisce l'azienda senza rispettare il 2086, cioè senza avere gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili a fini del rilevamento tempestivo della crisi e della permanenza della continuità aziendale, scatta il sesto comma del 2476, cioè gli amministratori rispondono personalmente delle obbligazioni sociali quando non hanno adeguatamente protetto il patrimonio sociale. Quindi accade che un imprenditore che sta prima del limite dell'articolo 13, e quindi esercita normalmente la sua attività, ma la gestisce in modo inadeguato, non va in galera, non è un bancarottiere ma è inadeguato e quindi deve pagare lui perché la sua azienda non è stata dotata di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Quindi, ad esempio, deve monitorare su gli indizi di crisi perché il 2086 parla di intercettare gli indizi di crisi. Lo stesso primo comma dell'articolo 14 parla di intercettamento degli indizi di crisi. Sto leggendo molte stupidaggini a tale proposito. Che gli indizi di crisi sarebbero un deterioramento degli indici. Attenzione. Se la crisi va nei numeri, nel bilancio, quello non è un indizio: è una prova che si sta male. L'indizio è quando si perde il going concern non inteso come possibilità dell'azienda di andare avanti, ma inteso, nell'accezione anglosassone, come possibilità di fare ogni giorno delle azioni che diano un futuro migliore. Quando in azienda si fanno delle azioni che non danno un futuro migliore si sta perdendo il going concern. Faccio un esempio. Azienda sana dal bilancio. Quindi abbiamo ROI positivo, quindi un'azienda che produce reddito; margine di struttura allargato positivo, quindi fonte a lungo superiore con attivo fisso; quindi un'azienda sana nel bilancio con raiting eccezionale. Ma magari una lite tra soci. Magari ha una customer satisfaction negativa, cioè una soddisfazione del cliente negativa, o addirittura non si rileva una customer satisfaction. Ha un clima aziendale negativo, per cui i collaboratori non sono tesi insieme all'imprenditore, non sono uniti insieme all'imprenditore nel raggiungimento degli obbiettivi; e magari fanno alcuni sacrifici in meno. Il portafogli prodotti oggi garantisce fatturato, ma è fatto da prodotti maturi che oggi fatturano e domani non fattureranno. L'azienda non fa innovazione, l'azienda non fa formazione, l'azienda sta perdendo quote di mercato... Cioè in questa situazione, che guardando gli indici sarebbe spettacolare, in realtà ci sono dei forti indizi di crisi. Questa valutazione è una valutazione che si fa soltanto con il controllo qualitativo. Questo non vuol dire che il controllo quantitativo non serve, anzi il controllo quantitativo è la base; se tu non rilevi i margini di contribuzione il 2086 non lo hai minimante rispettato. Quindi anche nel caso in cui ci sia un controllo di gestione quantitativo (quindi break even, budget, et cetera…) necessita l'adozione di un controllo qualitativo, e l'unico strumento di controllo qualitativo che misura la persistenza della continuità aziendale è la Balanced Scorecard di Kaplan e Norton. Quindi, per esempio, gli amministratori dovrebbero adottare una delibera in cui ̶prendendo atto delle loro responsabilità per il sesto comma 2476 in vigore dal 16 marzo 2019 ̶ dovrebbero adottare a protezione del patrimonio sociale (e quindi per eliminare la responsabilità solidale) uno strumento di controllo basato sulla Balanced Scorecard di Kaplan e Norton. Attenzione. Nel momento in cui un imprenditore sfortunato e inadeguato si ritrova a dover pagare coi propri beni i debiti fatti dall'azienda, potrebbe dire ad un giudice: «caro giudice io ero talmente inadeguato che per tutto questo tempo ho pagato un commercialista. E il commercialista dov'era? Quando lui doveva consigliarmi cosa fare per ottemperare al 2086 secondo comma sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili... lui dov'era? Lui ha una diligenza super rispetto a me. Io sono un normale uomo di strada». Fa il suo lavoro di imprenditore, ma si avvale (e l'adeguato assetto organizzativo prevede questo: che ci sia un panel di consulenti che supportino l'attività). Quindi attenzione, cari amici colleghi commercialisti, ché il 2086 e il 2476 sesto comma non sono rivolto solo all'imprenditore, ma indirettamente anche a noi consulenti che siamo chiamati ad essere parte proattiva, e direi anche grazie a Dio, finalmente siamo chiamati ad essere parte proattiva perché il cliente ci pagherà per un servizio di alto valore aggiunto che impatta direttamente sul futuro della sua azienda, sui suoi debiti e sulla sua serenità, tranquillità finanziaria futura. Ovviamente, tutto questo amplificato per altre cento volte sul ruolo del revisore. Il revisore non può prescindere dal misurare la variabile qualitativa. Il primo comma art. 14 dice proprio che lui deve allertare l'amministratore con una PEC quando prede gli indizi di crisi. Gli indizi di crisi non sono il deterioramento degli indici di bilancio, ma sono esattamente la perdita del going concern, della continuità aziendale. Quindi, mi raccomando, questa storia dell'art. 13 che è un allert. Non è così. L'art. 13 appunto è un limite che se superato significa che ti stanno portando dalla camera di rianimazione alla camera mortuaria, e al cimitero. Ecco, quello è un limite patologico, il limite che separa il delinquente dall'imprenditore sfortunato che ha fatto debiti e quindi vuole separare le sue responsabilità. Prima di quel limite c'è tutto un mondo collegato al going concern, al monitoraggio della continuità aziendale, al fatto che l'azienda per il 2086 secondo comma, deve avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

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